assicurazione colpa grave medico e dipendenti SSN

L’assicurazione colpa grave medico e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nasce per tutelare i soggetti che operano al suo interno nell’esercizio della loro professione.

Chi assicuriamo con l'assicurazione colpa grave medico e dipendenti SSN
Gli gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti che hanno assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, più precisamente con una delle aziende appartenenti al SSN 
Cosa assicuriamo con l'assicurazione colpa grave medico e dipendenti SSN:
 L’Assicurazione copre:

  • Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere.
  • Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a condizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti.
Assicurazione colpa grave medico e dipendenti SSN: garanzie comprese

Nella nostra soluzione di assicurazione colpa grave medico e dipendenti sanitari sono incluse le attività ospedaliere e di intramoenia e  le attività di primo soccorso prestato per motivi deontologici

Approfondimenti
Si precisa che i contratti di assicurazione colpa grave per i dipendenti sanitari prevedono la forma claims made.
Con il regime di claims made si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Avvertenze

L’assicurazione colpa grave per i dipendenti sanitari in mancanza di disdetta, effettuata mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta ed inoltrata entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della POLIZZA viene rinnovata automaticamente per un ulteriore anno per effetto del tacito rinnovo, salvo nei casi in cui nel corso di validità della polizza siano stati denunciati o notificati sinistri o circostanze che potrebbero comportare una richiesta di risarcimento danni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1892 e 1893 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la riduzione, la perdita o l’annullamento della polizza, prima della sottoscrizione della polizza si consiglia un’attenta lettura del fascicolo informativo e un’attenta compilazione del relativo modulo proposta che è parte integrante della polizza.

ultima modifica: 2015-09-02T11:23:48+02:00 da Alessandro Pierantoni