Assicurazione professionale avvocati

Assicurazione Professionale Avvocati

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Chi assicuriamo con l'assicurazione professionale avvocati

Con l’assicurazione professionale avvocati assicuriamo:

  •  Il singolo libero professionista;
  • lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti, quindi tutti i soci, i partners e i professionisti associati;
  • tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, consulenti (qualunque sia il loro contratto).

Regolarmente abilitati ai sensi della vigente normativa alla professione di Avvocato

Cosa assicuriamo con l'assicurazione professionale avvocati

Con l’assicurazione professionale avvocati assicuriamo:

  • tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, ovvero:
    a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
    b) i COSTI E SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un Provvedimento giudiziale;
    c) i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.
  •  i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati;
  • le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione;
  •  le attività indicate nel questionario;

Assicurazione professionale avvocati: garanzie comprese

Nella nostra soluzione di assicurazione professionale avvocati sono incluse le seguenti estensioni di garanzia:

  • Interruzione e sospensione dell’attività;
  • Codice Privacy;
  • Decreto 81/2008 (ex 626 e 494)- legge 231;
  • Smarrimento e custodia di documenti;
  • Penalità fiscali quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate ai propri clienti;
  • Retroattività base (2 anni se il cliente non è stato mai assicurato con continuità, altrimenti la retroattività è pari alla data di stipula della prima polizza che ha rinnovato sempre con continuità)

E si possono includere (se scelte nel questionario proposta) le seguenti estensioni:

  • Funzioni di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore;
  • Attività di fusione e acquisizione, certificazioni e visti, assistenza fiscale per conto dei Caf, perito del tribunale, funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie, attività di libera docenza;
  •  RCT/O (conduzione degli uffici);
  • Assistenza Fiscale (D.M. 164/99, circolare Ag. Entrate 13 del 06/04/2006);
  • Vincolo di Solidarietà;
  • Mediazione/conciliazione;
  • Continuous cover.

Approfondimenti

Se vuoi approfondire l’argomento normativo, puoi visitare la nostra guida e visitare i seguenti link:

  1. Decreto 81/2008 (ex 626 e 494)- legge 231;
  2. D.M. 164/99 , circolare Ag. Entrate 13 del 06/04/2006;

Avvertenze

Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

 

ultima modifica: 2015-09-02T11:02:56+02:00 da Alessandro Pierantoni