Assicurazione Professionale Commercialisti
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Con l’assicurazione professionale commercialisti assicuriamo:
- Il singolo libero professionista;
- lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti, quindi tutti i soci, i partners e i professionisti associati;
- tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, consulenti (qualunque sia il loro contratto).
Regolarmente abilitati ai sensi della vigente normativa alla professione di Dottore Commercialista
Con l’assicurazione professionale commercialisti assicuriamo:
- Tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, ovvero:
a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
b) i COSTI E SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un Provvedimento giudiziale;
c) i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile. - I costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati;
- Le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione;
- Le attività indicate nel questionario
Nella nostra soluzione di assicurazione professionale commercialisti sono incluse le seguenti estensioni di garanzia:
- Interruzione e sospensione dell’attività;
- Codice Privacy;
- Decreto 81/2008 (ex 626 e 494)- legge 231;
- Smarrimento e custodia di documenti;
- Penalità fiscali quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate ai propri clienti;
- Retroattività base (2 anni se il cliente non è stato mai assicurato con continuità, altrimenti la retroattività è pari alla data di stipula della prima polizza che ha rinnovato sempre con continuità)
E si possono includere (se scelte nel questionario proposta) le seguenti estensioni:
- Funzioni di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore;
- Attività di fusione e acquisizione, certificazioni e visti, assistenza fiscale per conto dei Caf, perito del tribunale, funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie, attività di libera docenza;
- EDP – per le società di servizi contabili;
- RCT/O (conduzione degli uffici);
- Compensazione Crediti IVA (D.L. 78/09 e legge conversione 102 del 03/08/2009 – Visto Leggero);
- Visto Infedele per i 730;
- Visto Pesante;
- Assistenza Fiscale (D.M. 164/99, circolare Ag. Entrate 13 del 06/04/2006);
- Vincolo di Solidarietà;
- Mediazione/conciliazione;
- Continuous cover.
Se vuoi approfondire l’argomento normativo, puoi visitare la nostra guida e visitare i seguenti link:
Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.