Chiedimi un preventivo per l’assicurazione professionale visto di conformità, a partire da 185,00 €Assicurazione professionale visto di conformità
L’assicurazione professionale Visto di Conformità tutela il professionista dell’area economica contro le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, quindi il risarcimento del danno prodotto; i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati; Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della attività prevista dal DLGS 241 – 9/7/1997, dal DM 164 del 31/5/1999 e art.10 DL 1/7/2009 n°78, convertito in Legge n° 102 del 3/8/2009.
- Il singolo libero professionista;
- lo studio associato;
- l’associazione professionale o società di professionisti.
Chi sono gli assicurati della assicurazione professionale Visto di Conformità:
- Il singolo libero professionista;
- lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti, quindi tutti i soci, i partners e i professionisti associati; ma anche coloro che lo erano prima della stipulazione della polizza e coloro lo diventeranno in vigenza del contratto.
- tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, consulenti (qualunque sia il loro contratto) :
Abilitati all’esercizio dell’attività prevista dal DLGS 241 – 9/7/1997, dal DM 164 del 31/5/1999 e art.10 DL 1/7/2009 n°78, convertito in Legge n° 102 del 3/8/2009 e dall’art. 6 DLGS 175 del 21/11/2014.
- GARANZIA A) – SENZA 730
a) apposizione del visto di Conformità previsto per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori ad euro 15.000 annui (art. 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
b) apposizione del visto di Conformità previsto per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli
importi siano superiori ad euro 15.000 annui (art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013). - GARANZIA B) – CON 730
In aggiunta alle garanzie sopra elencate, la garanzia viene estesa anche per l’apposizione del Visto Infedele
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO è di 5 anni, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, come richiesto per legge
l’assicurazione prevede limitazioni, sospensioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, pertanto si consiglia di leggere la nota informativa prima dell’acquisto o contattare il servizio clienti per maggiori informazioni;
la copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato per la prima volta e denunciate dall’assicurato agli assicuratori nel corso del periodo di validità dell’assicurazione. Il periodo di retroattività è limitato nella misura specificata nel documento di copertura;
le garanzie di cui al contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del massimale e del sotto limite di indennizzo (ove previsto) indicati nell’assicurazione e/o nella scheda di copertura e/o nel modulo di adesione e/o nel documento di le prestazioni assicurative possono essere soggette ad applicazione di franchigie.
Il tacito rinnovo dell’Assicurazione non sarà operante per l’Assicurato che nel periodo di Assicurazione abbi notificato una o più Circostanze e/o Richieste di Risarcimento agli Assicuratori, In tale ipotesi gli Assicuratori potranno (ma non avranno l’obbligo) comunicare per iscritto all’Assicurato, entro tempi ragionevoli, la loro disponibilità a rinnovare l’Assicurazione alle medesime condizioni già in atto o a condizioni differenti;
Inoltre ti ricordo che l’assicurazione professionale Visto di Conformità tutela l’assicurato solo per richieste di risarcimento ricevute per danni da lui connessi ma non prevede invece nessun risarcimento o rimborso spese per il recupero dei danni subiti dall’Assicurato .
Puoi completare la tua assicurazione colpa grave con una assicurazione di tutela legale, che ti risarcirà entro il limite dichiarato nella polizza di tutela legale per tutte le spese legali che l’assicurato potrà affrontare per chiedere il giusto risarcimento per danni ricevuti dall’operato di terzi.
Domande Freguenti (FAQ’s)
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