Chi assicuriamo con l'assicurazione professionale medici
Con l’assicurazione professionale medici assicuriamo:
- Il singolo professionista;
- lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti, quindi tutti i soci, i partners e i professionisti associati;
- tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, consulenti (qualunque sia il loro contratto).
Cosa assicuriamo con l'assicurazione professionale medici
Con l’assicurazione professionale medici assicuriamo:
- Danni materiali cagionati a terzi con colpa, sia lieve che grave per: un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale;
- Danni corporali e di danni materiali con colpa, sia lieve che grave, cagionati a terzi per: un fatto verificatosi in relazione alle responsabilità non professionali assicurate in polizza;
- Gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere. La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso;
- Danni non rientranti nei casi di cui al precedente o eccedenti gli stessi, cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente (escluse le malattie professionali);
- L’assicurazione di Responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempre che ciò non derivi da comportamento doloso;
- Danni corporali (escluse le malattie professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, in conseguenza di un fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio;
- Le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.
Assicurazione professionale medici: garanzie comprese
Nella nostra soluzione di assicurazione professionale commercialisti sono incluse le seguenti estensioni di garanzia:
- L’attività accessoria di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificheed integrazioni
- L’attività accessoria di medico legale;
- L’impiego di apparecchiature a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;
- L’uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;
- L’effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia;
- L’attività prestata nell’ambito del servizio di pronto soccorso gestita dall’Azienda Sanitaria e/o da associazioni di volontariato;
- La responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti o collaboratori in genere nonché da “lavoratori” che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge N. 30 del 14/2/2003 (cosiddetta Legge Biagi) e successive modifiche ed integrazioni;
- La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere, nonché da “lavoratori” che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n°30 del 14/02/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”) e successive modifiche ed integrazioni;
- I danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o trattamenti non aventi finalità estetica;
- Gli interventi – anche chirurgici – di pronto soccorso prestati in virtù dell’obbligo deontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia;
- L’impiego di sonde e/o cateteri per l’effettuazione di diagnosi e terapie con esclusione di quanto alla definizione di “atti invasivi diagnostici e terapeutici” qualora non previsti dalla descrizione del rischio;
- Gli interventi chirurgici qualora previsti dalla descrizione del rischio; in questo caso sono automaticamente compresi gli “atti invasivi diagnostici e terapeutici”;
- La rivalsa esercitata dalla Azienda Sanitaria e/o struttura medico/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell’attività svolta per conto dei suddetti enti;
- L’attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
- La responsabilità civile derivante all’Assicurato per scelta del sostituto temporaneo esclusa la responsabilità personale del medesimo e fermo.
E si possono includere (se scelte nel questionario proposta) le seguenti estensioni:
- Responsabilità civile personale dei Dipendenti;
- Committenza Auto;
- Interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi;
- Conduzione e proprietà dei locali;
- Attività complementari:
- Servizi di sorveglianza, anche armata;
- Visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari;
- Proprietà o uso di cani;
- Proprietà ed uso di velocipedi in genere;
- Proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato;
- Proprietà e gestione nell’ambito dell’ufficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- Utilizzazione di antenne radiotelericeventi, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell’ufficio/studio, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- Lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza;
- Manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- Utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
- Committenza dei rischi su elencati.
Approfondimenti
Se vuoi approfondire l’argomento normativo, puoi visitare la nostra guida e visitare i seguenti link:
Avvertenze
ultima modifica: 2015-09-02T10:54:11+02:00
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