Assicurazione tutela legale colpa grave

Cos’è l’assicurazione tutela legale colpa grave?

L’assicurazione tutela legale colpa grave per i dipendenti pubblici è il contratto assicurativo che rimborsa le spese legali al dipendente o, su richiesta dell’assicurato, il pagamento diretto della parcella del proprio legale di libera scelta, il massimale scelto è per sinistro e illimitato nel corso dell’anno.

Chi assicuriamo con l'assicurazione tutela legale colpa grave
L’assicurazione tutela legale colpa grave può essere stipulata da tutti gli amministratori e dipendenti della pubblica amministrazione e rimborsa le seguenti spese:

  • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
  • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
  • di giustizia;
  • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
  • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. 
Cosa assicuriamo con l'assicurazione tutela legale colpa grave
l’assicurazione di tutela legale colpa grave rimborsa le spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per i sinistri connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni pubbliche derivanti da azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto commesse per colpa anche in caso di archiviazione per mancanza del danno.
Avvertenze
La polizza prevede: 1) limitazioni di garanzia (es. per Legale domiciliatario il rimborso massimo annuale è di € 5.000); 2)esclusioni (art. 14 CGA); 3) rivalse (Es. in caso di condanna definitiva per dolo l’assicuratore richiederà all’assicurato le spese a lui anticipate). Prima della sottoscrizione del contratto si prega di prendere visione del fascicolo informativo e delle condizioni di polizza, inoltre il contratto prevede la clausola di tacito rinnovo se non desideri rinnovarlo basta inviare disdetta a mezzo raccomandata o posta certificata almeno 30 giorni prima della scadenza annua.
 

ultima modifica: 2015-09-02T11:22:08+02:00 da Alessandro Pierantoni