Assicurazione firma grafometrica

L'assicurazione firma grafometrica, nasce dall'esigenza di tutelare i soggetti che utilizzano per la propria professione dispositivi di firma elettronica avanzata e, divenuta obbligatoria con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Febbraio 2013, la polizza risponde a tutti i requisiti previsti dall'articolo 57 comma 2 del citato DPCM e copre ogni tecnologia per l'uso della firma elettronica avanzata.

Cos'è la firma grafometrica?

La firma grafometrica, è un processo di Firma Elettronica Avanzata, che permette di rilevare la firma di una persona utilizzando un tablet. Può essere usata nelle procedure di autorizzazione o autenticazione, sostituendo la firma autografa su documento cartaceo. Tale soluzione determina significativi vantaggi  derivanti dalla dematerializzazione del cartaceo, pur mantenendo le adeguate garanzie normative e legali (articolo 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, articolo 2702 del codice civile), costituendo quindi piena prova della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritto.

La Firma Elettronica Avanzata (FEA) viene descritta e definita nel decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (tale decreto modifica ed integra il Codice dell’Amministrazione Digitale definito in breve CAD), come un insieme di dati in forma elettronica che consente in maniera certa l’identificazione del firmatario e permette di evitare l’acquisizione della firma sulla carta, non materializzando mai di fatto il documento firmato. Successivamente, con il DPCM del 22 febbraio 2013, contenente le Regole Tecniche in materia di Firma Elettronica Avanzata, viene riconosciuta la piena validità giuridica di tutti i documenti sottoscritti con una soluzione di FEA, lasciando l'onere della prova a carico del firmatario e non dell'utilizzatore in fase giudiziaria.

Chi assicuriamo con l'assicurazione firma grafometrica

soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata, per semplificazione i soggetti possono essere:

  • Liberi professionisti (intermediari assicurativi, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, ingegneri, etc);
  • Imprese costituite in qualsiasi forma come: Compagnie di assicurazione, società Finanziarie, Società bancarie, autotrasportatori, ospedali, caf, etc);
  • Enti Pubblici.

Cosa assicuriamo con l'assicurazione firma grafometrica

Esercizio Firma Elettronica Avanzata, come definito nel decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n.235 al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 7 marzo 2005, n. 82.

Assicurazione firma grafometrica: garanzie comprese

Nella nostra soluzione di firma grafometrica sono incluse le seguenti estensioni di garanzia:

  • Spese Legali: L’assicuratore tiene indenne l’assicurato  per le spese di resistenza all’azione risarcitoria del terzo danneggiato fino al 25% del massimale;
  • Smarrimento dei documenti: ogni responsabilità legale nella quale l’ASSICURATO stesso tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti;  i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall’ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali COSTI o SPESE;

Approfondimenti

Se vuoi approfondire l’argomento normativo, puoi visitare la nostra guida sulla scelta della firma grafometrica e visitare i seguenti link:

  1. Decreto legislativo 235 del 30/12/2010 che introduce e definisce la firma elettronica avanzata;
  2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 che introduce le Regole Tecniche in materia di Firma Elettronica Avanzata;
  3. Provvedimento del Garante sulla Privacy prescrittivo in tema di biometria.

Avvertenze

L’assicurazione firma grafometrica in mancanza di disdetta, effettuata mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta ed inoltrata entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della POLIZZA viene rinnovata automaticamente per un ulteriore anno per effetto del tacito rinnovo, salvo nei casi in cui nel corso di validità della polizza siano stati denunciati o notificati sinistri o circostanze che potrebbero comportare una richiesta di risarcimento danni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1892 e 1893 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la riduzione, la perdita o l’annullamento della polizza, prima della sottoscrizione della polizza si consiglia un’attenta lettura del fascicolo informativo e un’attenta compilazione del relativo modulo proposta che è parte integrante della polizza.

 

ultima modifica: 2015-09-02T11:25:30+02:00 da Alessandro Pierantoni